giovedì 1 febbraio 2018

L’IMPIANTO DEI VIGNETI: DA DIRITTO AD AUTORIZZAZIONE

L’IMPIANTO DEI VIGNETI: DA DIRITTO AD AUTORIZZAZIONE
Mi trovo oggi a riflettere su questo cambiamento. Perché è stato fatto?

Volevo non essere noioso, ci proverò...
I Diritti di Impianto nascevano come autorizzazioni di natura amministrativa, con uno scopo ben preciso: mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta di vino in Europa.
Infatti, nel mercato interno, la produzione risultava eccessiva rispetto al consumo, con le conseguenti crisi per le aziende produttrici. Il primo intervento rivolto ad evitare che tali eccedenze diventassero di natura strutturale risaliva alla metà degli anni ’70: il Reg. (CEE) 17 maggio 1976, n. 1162. 
Con tale provvedimento si faceva divieto, per un periodo che andava dal primo dicembre 1976 al 30 novembre 1978, agli stati comunitari di autorizzare qualsiasi nuovo impianto di viti destinate alla produzione di uva da vino[1]. Sostanzialmente con questo primo intervento si mirava ad una riduzione del quantitativo prodotto, cercando di favorire una migrazione dei produttori verso vini di maggior qualità e con più mercato, erano infatti previste una serie di eccezioni in tal senso[2]. Il divieto è stato più volte riproposto per brevi periodi di tempo finché, il 29 febbraio 1980, con il Reg. (CEE) 18 febbraio 1980, n. 454, è diventato una misura di più lunga durata, prevista fino al 30 novembre 1986[3].
Il sopra citato Regolamento propone anche la seguente definizione in merito:
– diritti di reimpianto: «il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento…»;
– reimpianto: «l’impianto di viti effettuato in virtù di un diritto reimpianto».
I diritti di reimpianto furono riproposti nei regolamenti successivi fino al Reg. (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308, che ne sanciva la scadenza il 31 dicembre 2015.
Il sistema strutturato e definito con i diritti d’impianto era un meccanismo nel quale i vigneti non potevano essere liberamente impiantati, attraverso una previsione di una serie di diritti di reimpianto che vengono assegnati a quei produttori che hanno proceduto all’espianto delle proprie vigne e che possono riutilizzarli o commercializzarli e dei diritti di impianto ex novo, previsti tuttavia in via del tutto eccezionale[4].
L’aspetto che risultava essere più controverso era proprio quello legato alla commercializzazione di tali diritti. Il diritto di commercializzazione dei diritti di reimpianto era espressamente previsto dalla normativa europea ad alcune condizioni. All’art. 92 c. 5 del Reg. (CE) 29 aprile 2008, n. 479, era previsto che «in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:
a) una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;
b) le superfici di quest’altra azienda sono destinate:
i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, o
ii) alla coltura di piante madri per marze».
I diritti di reimpianto dei vigneti si configuravano quindi come diritti mobili, in quanto non vincolati al terreno cui si riferiscono e quindi liberamente scambiabili indipendentemente dal territorio in cui avveniva la connessa estirpazione.
Sostanzialmente, al di là delle cessioni ad aziende che si dedicano alla coltura di piante madri per marze e al trasferimento d’azienda, la cessione era concessa a favore di aziende che avrebbero potuto produrre una denominazione protetta. I principi stessi che portarono alla previsione dei diritti di impianto prevedevano infatti che alla diminuzione quantitativa corrispondesse un aumento della qualità della produzione stessa.
Tale cessione di diritti ha costituito un ulteriore mercato all’interno del settore vitivinicolo: quello della commercializzazione dei diritti di reimpianto. Tali diritti sono stati infatti oggetto di vaste contrattazioni che ne incrementarono il loro valore in modo esponenziale.
La questione assunse rilevanza anche in ambito tributario, tuttavia tralascerò questo aspetto.

Le problematiche relative ai diritti di impianto cessano tuttavia dal 1° gennaio 2016, quando tali diritti vengono sostituiti dalle agevolazioni. Il nuovo sistema prevede infatti che tali autorizzazioni siano “gratuite e non trasferibili[5].
Come già accennato, il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l'avvio del nuovo sistema di "autorizzazioni" per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell'1% della superficie vitata nazionale. Le richieste sono gestite telematicamente attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Ulteriori disposizioni in materia sono state emanate con il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015. A livello nazionale la normativa sopra richiamata è stata recepita con Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".
A norma dell’art. 13 del Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, è data la possibilità a quei soggetti che sono ancora in possesso dei diritti di impianto di convertirli in autorizzazioni. I titolari di diritto di impianto possono presentare alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020. L’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.
In sostanza, con il nuovo sistema, il conduttore che intende procedere alla realizzazione di una superficie vitata deve essere stato preventivamente autorizzato dalle competenti autorità dello stato membro. Tale autorizzazione è concessa nei seguenti casi:
1) Conversione in autorizzazione di un diritto di reimpianto. Come prima descritta a norma dell’art. 13 del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015.
2) Rilascio di autorizzazione a fronte dell'impegno a estirpare un vigneto di superficie almeno equivalente.
3) Rilascio di autorizzazione per una nuova superficie vitata.

Però tornando alla domanda principale...Perché?
Una parte del problema ritengo sia relativa al fatto che i diritti venivano acquistati in modo massiccio dalla aziende più grandi, finendo per costituirne un mega "portafoglio", con il rischio di immobilizzare il mercato "oligopolizzandolo". Il sistema delle autorizzazioni invece impedendone la libera commercializzazione costitutiva un sistema più equo.
Cos'altro secondo voi?

NN



[1] Art. 2, c. 1, Reg. (CEE) 17 maggio 1976, n. 1162.
[2] Art. 2, c. 2, Reg. (CEE) 17 maggio 1976, n. 1162: “2. Sono tuttavia esclusi dal divieto di cui al paragrafo 1: a) i nuovi impianti destinati alla produzione di v.q.p.r.d., negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1972/1973, 1973/1974 e 1974/1975 , inferiore al 50 % della produzione totale di vino; b) i nuovi impianti effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/ 159/CEE; c) i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente un quantitativo di vino inferiore a 5 000 hi, utilizzando uve raccolte nel loro territorio”.
[3] Sulla questione si rinvia all’interessante questione relativa alla legittimità dei divieti di impianto. La Corte di Giustizia UE con sentenza 13 dicembre 1979, n. 44, ha risolto la questione: «Tenuto conto dei principi costituzionali comuni agli Stati membri, delle pratiche legislative costanti e dell'art. 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, il fatto che un atto istituzionale delle Comunità rechi restrizioni per l'impianto di nuovi vigneti non può essere considerato incompatibile, in linea di principio, col rispetto dovuto al diritto di proprietà. Occorre tuttavia che tali restrizioni perseguano effettivamente scopi di interesse generale propri della Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile nelle prerogative del proprietario, tali da ledere la sostanza stessa del diritto di proprietà».
[4] Reg (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), all’articolo 64 stabilisce che: «1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori: a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione; b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali; c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio. 2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori: a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori); b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente; c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria; d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo; e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica; f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale; g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche; h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. 3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione».
[5] Art. 2, c. 3, Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272

mercoledì 31 gennaio 2018

“Tiepida Freschezza” Ruché di Castagnole Monferrato DOCG, “Limpronta”, annata 2013, produttore Montalbera

“Tiepida Freschezza”
Ruché di Castagnole Monferrato DOCG, “Limpronta”, annata 2013, produttore Montalbera
Il Ruchè è un vitigno autoctono dei più rari tra quelli coltivati nel Monferrato astigiano”.
Così troverete sull’internet cercando questo vitigno.
Quindi dovevo assolutamente provarlo.
Mi cade l’occhio sulla bottiglia in enoteca.
Produttore Montalbera.
La Famiglia Morando, fondatrice della cantina Montalbera, è protagonista da anni e anni nel mondo vitivinicolo piemontese. Possiede nella zona del Monferrato (La zona vitata del Monferrato è inoltre patrimonio dell’Unesco…) circa 160 ettari vitati e 15 circa nelle Langhe.
Un’azienda che crede molto sulla sua terra e sui suoi vitigni. Non solo a parole. Ha infatti puntato forte su questo particolare vitigno autoctono, investendo per altro anche nella ricerca scientifica per tracciare una vera e propria patente genetica della varietà, mettendola in comparazione con quella di altre uve. Risultato? Il vitigno più simile al Ruché è il pinot nero.
Tra vini più noti di questa azienda c’è il Ruché di Castagnole Monferrato DOCG "L'Accento", un vino che ha ricevuto svariati riconoscimenti. Non mancherò certamente di testarlo.
Ruché di Castagnole Monferrato DOCG, “Limpronta”, annata 2013, produttore Montalbera
Analisi generale…
Il Piemonteà Il Piemonte è una delle più grandi regioni vitivinicole italiane (circa 50.000 ha vitati), non solo per estensione. Entra infatti di diritto tra le regioni regine per quanto riguarda il vino.
vitignoà Il Ruchè è un vitigno autoctono dei più rari tra quelli coltivati nel Monferrato astigiano. Deriva probabilmente da un vitigno importato dalla Borgogna da monaci che li impiantarono vicino al convento oggi scomparso di San Rocco. I terreni calcarei, asciutti, con elevata insolazione della zona di produzione regalano un vino di grande qualità, prodotti in quantità limitata. In passato era destinato al consumo famigliare. È DOC dal 1987, per la sua originalità ha conosciuto nell’ultimo decennio un successo crescente, consolidato con il riconoscimento a DOCG nel 2010.
Il disciplinare, in breve così dispone:
-          Zona di produzione: La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
-          Base ampelografica: Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
o   Ruchè: minimo 90%;
o   Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.
-          Caratteristiche:
o   titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50% vol 
o   acidità totale minima: 4 g/l;
o   estratto non riduttore minimo: 21 g/l e
o   colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all’aranciato;
o   odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;
o   sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;
Eccoci ora al “mio
Ruché di Castagnole Monferrato DOCG, “Limpronta”, annata 2013, produttore Montalbera


Illustrazione di giultzz - giulia costanza

Prima di iniziare subito con a presentarvi la bottiglia, vorrei spendere due parole su sito di questo produttore.
Veramente ben fatto. Chiaro. Chiarissimo. Illustra in modo dettagliato anche i terreni di produzione. Ottimo.
La bottiglia esteticamente si presenta sobria e semplice, non molto appariscente. Con una bella “impronta” sul nome.
Retro-etichetta chiaro.
Ruchè in purezza. Affinamento in barriques.
Verso il vino nel bicchiere. Di un bel colore rosso rubino, leggermente tendente al granata.
Finalmente ci metto il naso.
Davvero molto elegante. Si ricorda un po' il Pinot nero. Ma è particolare.
Un odore molto intenso, tendente al dolce.
Frutta rossa matura. Ribes, fragola e amarena.
Poi spezie. Intensissime. pepe nero, noce moscata, cannella, rosa essiccata.
Poi una netta vena minerale e balsamica. Chiari i sentori Boisè.
Un gran bel naso, davvero.
Lo assaggio. Bellissima freschezza, fine il tannino.
Poi ecco che sale il calore dei 14,5 gradi. Una piacevole tiepida freschezza…
Evidente la sapidità. Ottima struttura.
Piacevole al naso, piacevole in bocca.
Davvero un ottimo vino, di un produttore che costruisce la propria attività intorno ai frutti autoctoni della sua terra.
Tutto molto bello e tutto molto buono.
Compliementi.
NN





martedì 30 gennaio 2018

"Verso i 60 giorni e oltre!"


Art. 62, Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari".
Questo articolo, spesso oggetti di violazione, ha un'importanza fondamentale all'interno del comparto vinicolo.
La norma infatti dispone, che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. Il vino rientra, per esclusione dall'analisi del comma 4 dell'art. 62, tra le "altre merci". 
Come mai questo termine è importante?
Al di là della tempistica in se stessa, la previsione di un termine obbligatorio è essenziale, soprattutto in termini di concorrenza. 
Che significa? Forse un esempio può essere d'aiuto.
Il quadro generale.
I produttori di vino intrattengono i loro rapporti commerciali interfacciandosi con molte enoteche, bar e ristoranti. Si sa queste attività hanno momenti di alti e bassi altalenanti, tanto da non poter spesso adempiere in modo puntuale alle proprie obbligazioni. Questa è la normalità.
Poniamo di essere il proprietario della Asdrubale Wine, notissima azienda vinicola dal fatturato stellare. Per me, Presidentissimo della Asdrubale Wine, non è un problema aspettare anche qualche mese in più un pagamento di un cliente. Le mie finanze mi permettono di attendere con gran tranquillità.
Se invece fossi il proprietario dell'Antani Wine? Una giovane imprese che si è affacciata da poco nel mondo del vino, oppure un piccola azienda dal buon fatturato ma non certo stellare? Sarebbe la stessa cosa aspettare un pagamento? Potrei farlo a cuor leggero come il Presidentissimo dell'Asdrubale? Forse no...
Inseriamo un altro elemento. 
Sono il proprietario di un Ristorantone stellaterrimo, vendo grandi vini, magari anche nuove etichette che reputo valide, facendo del vino un elemento fondamentale della mia attività. Tutti i miei avventori me li chiedono e io vendo vino a ettolitri. Un ottimo cliente sia per l'Asdrubale che per l'Antani. 
Sono però un cattivissimo pagatore. 
L'Asdrubale ha molte possibilità di scelta, o aspetta senza problemi, o forte della sua posizione di mercato aziona tutte le sue procedure di recupero credito e poi mi manda a quel paese.
E l'Antani? Beh l'Antani ha bisogno di me, sono il suo miglior cliente, magari uno dei pochi che gli fa ordini in modo continuativo. L'Antani sarà così aggressiva? O aspetterà quando mi decido io, Super Chef stellato, a pagare?

Una breve storia tragicomica di una problematica sempre attuale. Infatti le imprese chiudono e falliscono, gli Antani hanno un nome ed un volto.
E' in questo quadro che si inserisce un termine unico, TEORICAMENTE inderogabile, al fine di mantenere un sistema di concorrenza leale.

Riflettete.

NN



Art. 62, Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, commi 3 e 7.
Termine;
"3. Per i contratti di cui al comma 1 (1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile".
Sanzioni:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi".

lunedì 29 gennaio 2018

"L'enoturismo" e perplessità..

"L'enoturismo"

La "riforma" portata dalla Legge di Stabilità del 2018, che mi si dice essere stata accolta con gran entusiasmo, al momento mi lascia un po scettico.
In assenza del decreto attuativo, del quale non si è a conoscenza di una data certa per la sua emanazione, si assiste ad un qualcosa di molto aleatorio...
La normativa che introduce il concetto di "enoturismo" è la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018). Parlo appunto di concetto, proprio perché di questo la norma parla. Viene introdotta soltanto una brevissima definizione e un’estensione delle medesime previsioni fiscali dell’agriturismo.
In merito alla sue definizione il comma 502 così dispone:
“502. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”.
Non vengono previsti limiti di natura soggettiva, vengono previste soltanto le attività svolgibili. Gli unici limiti sono la commercializzazione di prodotti aziendali e l’espletamento di tali attività nei luoghi di produzione (vigna e cantina per intendersi).
Si parla di una specificazione e regolamentazione delle attività che erano già previste all'interno della normativa dell’agriturismo.
La Legge della Regione Toscana 23 giugno 2003, n. 30, sull’impronta di quanto già disposto a livello nazionale, prevedeva infatti quanto segue:
Articolo 2, “Definizioni”
“2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.
2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell’ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.
2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis”.
In sostanza già nel disposto dell’art. 2135 prima e della normativa relativa all'agriturismo poi, poteva essere ricondotta l’attività qui definita come “enoturismo”. Con la nuova normativa tuttavia:
a) I prodotti vinicoli, offerti in degustazione e poi venduti, pare debbano essere di esclusiva produzione dell’azienda;
b) Pare sia possibile un integrazione con prodotti alimentari, senza che sia previsto un limite relativo alla produzione degli stessi in ambito aziendale (cotti o non cotti e come la loro preparazione debba avvenire [ad esempio avvalendosi di un cuoco] non è ancora chiaro).
Quindi siamo davanti ad una norma embrionale ed introduttiva, che senza il relativo decreto rimane inapplicabile.
Infatti i seguenti commi della Legge di Stabilità 2018 specificano:
“504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.
505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504”.
Concludendo il legislatore va a regolamentare in modo incompleto, un'attività che, di fatto, gli imprenditori vitivinicoli già svolgevano...

“Semplicemente buono” Canaiolo, Colli della Toscana Centrale IGP, produttore Az. Agr. Tiberio, anno 2013

Semplicemente buono”
Canaiolo, Colli della Toscana Centrale IGP, produttore Az. Agr. Tiberio, anno 2013
Nelle mie esplorazioni vinicole, tra produttori, enoteche e supermercati, avevo individuato questa bottiglia.
Vino di terre di casa mia.
Ho indagato. Un produttore dell’Aretino che molti mi dicevano “lavora bene”. Alla produzione di vini coniuga, come spesso accada, un’intensa attività agrituristica.
La bottiglia mi ha incuriosito. Canaiolo in purezza, non accade molto spesso.
Vediamo un po' com’è questo vino…

Canaiolo, Colli della Toscana Centrale IGP, produttore Az. Agr. Tiberio, anno 2013
Analisi generale…
La Toscanaà La Toscana è una delle principali zone vitivinicole d’Italia, con un’elevata superficie vitata e un’elevata produzione del punto di vista quantitativo e qualitativo. Ben 11 sono le DOCG., 40 le DOC e 6 IGT.
Il vitigno àIl Canaiolo Nero è un vitigno con frutti a bacca nera, piuttosto pruinosi, diffuso soprattutto nell'Italia centrale. Viene utilizzato nella produzione di diversi vini sia DOCG, che DOC e IGT. In particolare, viene utilizzato per conferire morbidezza al Chianti, affiancandolo al Sangiovese. Oltre che nel Chianti, il canaiolo viene utilizzato, quasi esclusivamente in assemblaggio, anche per diversi vini dell'area del centro Italia.
Il disciplinare, in breve così dispone:
-          Zona di produzione: Sostanzialmente tutta la zona centrale della Toscana
-          Base ampelografica: Per i vini rossi: devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero, Syrah e Gamay ; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
-          Caratteristiche:
o   titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50 % vol. per la tipologia rosso
o   acidità totale minima: 4,5 g/l.
o   estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
o   colore: nelle varie tonalità violetto o rubino; per il rosso, tendente al granato con la maturità;
o   odore: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati; caratterizzato nel rosso novello dalla particolare vinificazione.
o   sapore: giovane, facile, raggiunge una maggiore strutturazione per un persistente retrogusto causato dagli specifici polifenoli nei vini idonei ad una prolungata maturazione.
Eccoci ora al “mio
Canaiolo, Colli della Toscana Centrale IGP, produttore Az. Agr. Tiberio, anno 2013

Partiamo dalla bottiglia.
Caratteristico il simbolo centrale, la “t” corsiva di Tiberio. Chiara l’indicazione del vitigno.
Uve raccolte a mano da vigneti di proprietà.
Assenza di utilizzo di lieviti selezionati.
Nel complesso direi etichetta molto chiara. Forse avrei preferito un retro-etichette che lasciasse spazio alle indicazioni senza appesantire il “fronte”. Opinione mia.
Lo verso nel bicchiere.
Di un bel rosso rubino inteso.
Ci metto il naso.
Bello. Pulito. Netto.
Frutta rossa matura, ciliegia.
Frutti di bosco, fragolina.
Speziato di chiodi di garofano e pepe nero.
Un buon sentore di Boisè e vaniglia. Passa 12 mesi in barrique di rovere.
Tutto molto chiaro. Non devo indagare. Non devo aspettare. È tutto li. Mi si presenta in semplicità.
Mi è piaciuto.
Finalmente lo bevo. Ottimo tannino, giusto e discretamente fine.
Caldo, 14 sono i gradi alcolici.
Leggera sapidità.
Un vino piuttosto equilibrato, che si fa bere molto volentieri.
Oltre i vini “da capire”, da analizzare e scrutare.
Lui è qui. Lui è così. Anzi aggiungerei è così che deve essere: “Semplicemente buono”.
Abbinamento? Ottimo con i piatti di carne toscani. “È proprio i suo”.
Costo intorno ai 12 euro. Giusto. Un compagno di cene che non delude. Promosso.
NN

giovedì 25 gennaio 2018

Non è solo questione d’arte

Non è solo questione d’arte
Ho già avuto l’occasione di parlare di cosa dovrebbe essere, dal punto di vista estetico un’etichetta.
Tuttavia l’argomento non si esaurisce con quegli elementi. È necessario infatti far riferimento a tutto quell’impianto normativo, europeo e nazionale in materia.
Riferimenti normativi in sintesi (i principali):
-          Reg. UE 1308/2013 OCM Unica.
-          Reg. CE 607/2009.
-          D.M. 13 agosto 2012.
-          I singoli disciplinari di produzione.
Farò qui di seguito una panoramica generale sulla normativa europea in materia. È poi rimandata ai singoli stati l’applicazione della stessa (in Italia si pensi alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238).

Innanzitutto, cos’è un’etichetta?
È quella “carta di identità” del vino apposta sulla bottiglia, che ci permette di identificare il prodotto a cui questa si riferisce. Su di una bottiglia questi dati sono portati nella “fronte” della bottiglia o anche sul retro (la famosa retro-etichetta o contro-etichetta).
In altre parole: etichettatura è l'insieme dei termini, delle diciture, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini e dei simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
Quindi “l’etichetta” ricomprende tutta una serie di elementi che non si esauriscono a quella che ci troviamo davanti di primo impatto sugli scaffali di ogni enoteca.
Un’etichetta riporta:
-        Le indicazioni di natura obbligatoria.
-        Le indicazioni di natura facoltativa: sia quelle espressamente indicate, sia quelle c.d. libere ma che devono rispettare i criteri di veridicità e dimostrabilità.
L’Articolo 119, Reg. UE 1308/2013, rubricato “Indicazioni obbligatorie” così ci dice:
1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;
b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
d) l'indicazione della provenienza;
e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);
b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura”.
Questa norma, al fine di esaurire il quadro completo delle indicazioni obbligatore deve essere letta congiuntamente all’articolo 118 Reg. UE 1308/2013, il quale fa riferimento alle disposizioni comunitarie orizzontali comuni a tutti i prodotti alimentari. Secondo tale disposizione sono obbligatorie anche: partita o lotto; capacità nominale del recipiente; sostanze allergeniche (nel caso del vino la famosa solforosa).
Per quanto concerne invece le indicazioni di natura facoltativa, si fa invece riferimento all’articolo 120 Reg. UE 1308/2013:
a)         annata (Articolo 31, c. 12, L. 12 dicembre 2016, n. 238. “12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell’etichetta l’annata di produzione delle uve”.)
b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);
e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo”.
Le indicazioni facoltative devono comunque essere veritiere e dimostrabili e non idonee a indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare: la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.
Vi sono poi tutta una serie di elementi specificati all’interno della normativa italiana (Legge 12 dicembre 2016, n. 238), all’interno del quadro disegnato dal regolamento europeo. Di questi tratterò in seguito.
NN


lunedì 22 gennaio 2018

“Il miracolo del Catrame”Amarone della Valpolicella DOC “ Le Guaite di Noemi”, anno 2007, produttore Le Guaite di Noemi

Il miracolo del Catrame”
Amarone della Valpolicella DOC “Le Guaite di Noemi”, anno 2007, produttore Le Guaite di Noemi
Verso un altro bicchiere. Poi ricontrollo la bottiglia con lo sguardo…
Piena…
Un miracolo. La bottiglia di amarone infinita…un sogno.
Però strano.
Forse i 16 gradi e mezzo si stavano facendo sentire.
Prendo la bottiglia in mano.
Risolto il mistero e svanito il sogno.
Il vino non filtrato era stato conservato inclinato verso il basso (per non far seccare il tappo) e il sedimento dopo anni si era “calcificato” sulla parte alta della bottiglia illudendomi…peccato.
Lo guardo incuriosito. Il sedimento era nero. Nero come il catrame.
L’ho guardato e riguardato.
Bello.
Avevo acquistato quella bottiglia perché ero assetato di amarone.
Cercavo altre espressioni, altre interpretazioni di questo grandissimo prodotto veneto.
Mi era passato sott’occhio questo produttore.
Nati come produttori di olio 1987 e lanciatisi nel mondo del vino nel 2002, quando iniziano la loro produzione.
Giovani produttori quindi.
Bello, mi piace.
L’azienda si trova nel comune di Mezzane di Sotto, in provincia di Verona, con dieci ettari vitati di proprietà dell’azienda.
Insomma questo vino lo sanno fare o no?

Amarone della Valpolicella DOC “Le Guaite di Noemi”, anno 2007, produttore Le Guaite di Noemi

Analisi generale…
Il Venetoà Il Veneto è una delle Regioni dove il vino è sinonimo di qualità. Un elemento alla base della sua cultura. Questa Regione costituisce il primo produttore di vino in termini quantitativi in Italia. Infatti, questa terra è particolarmente vocata.
Vi sono importanti catene montuose e una vasta zona pianeggiante, dove si riscontrano notevoli escursioni termiche tra estate e inverno. Mitigate sono le temperature invernali in prossimità del Lago di Garda e nelle zone costiere e pianeggianti, particolarmente torride sono invece durante la stagione estiva.
Il vitigno à Le zone delle Colline del Garda Veronese e la Valpolicella, culla del vino di oggi, sono caratterizzate da tre vitigni a bacca nera: Corvina, Rondinella e Molilnara (che ormai non è più segnalata nel disciplinare). La Corvina, vedremo, particolarmente predisposta all’appassimento.
Il vinoà La leggenda dell’Amarone della Valpolicella vuole che sia figlio di una “dimenticanza”. Si narra infatti che un produttore dimenticatosi delle botti contenenti il “Recioto della Valpolicella” abbia ottenuto l’Amarone. Questo vino pare infatti sia l’evoluzione del Recioto. Il Recioto è infatti un vino rosso dolce, ottenuto dall’appassimento delle uve precedentemente elencate, che danno appunto vita al vino stesso. L’Amarone è figlio del compiuto svolgimento di tutti gli zuccheri presenti nel Recioto. In altre parole, un mosto di uve passite portato a completa fermentazione.
Insomma, da un errore è nato un grande vino.
Sarà vero?
Non lo so, però ci voglio credere.
Il vino è DOCG dal 2010, ecco perché sulla bottiglia, datata 2007, risulta DOC
Il disciplinare, in breve così dispone:
-          Zona di produzione: sintetizzerei con le zone a nord-est di Verona, in una sorta di mezzaluna (per non annoiarvi troppo).
-          Base ampelografica: Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; Rondinella dal 5 % al 30 %. Sono ammessi fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
o   a) a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona[1], nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
o   b) classificati autoctoni italiani[2] per il rimanente quantitativo del 10% totale.
-          Caratteristiche:
o   titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol.
o   zuccheri riduttori residui massimo (in sostanza gli zuccheri non fermentati che rimangono nel vino): 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
o   acidità totale minima: 5,0 g/l;
o   estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”.
o   colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con l’invecchiamento;
o   odore: caratteristico, accentuato;
o   sapore: pieno, vellutato, caldo.
Eccoci ora al “mio
 Amarone della Valpolicella DOC “Le Guaite di Noemi”, anno 2007, produttore Le Guaite di Noemi
ILLUSTRATO DA giultzz - giulia costanza


Bottiglia esteticamente ineccepibile.
Molto bella la fantasia e la grafica. D’impatto.
Retro-etichetta conciso e nitido.
16,5 gradi.
Non filtrato.
Verso il vino nel bicchiere.
Rosso rubino impenetrabile con tendenze granata.
Al naso esplode. Incredibile ogni secondo che passa.
Amarena sotto spirito potentissima.
Prugna secca.
Poi delle sensazioni agrumate, quasi di chinotto.
Poi agguanto un’arancia candita.
Poi cacao.
Sembra una Sacher.
Liquirizia in ogni sua forma.
Fondi di caffè.
Poi pot-pourri.
Fatico a stargli dietro. Tabacco, spezie di cannella e chiodi di garofano, pepe.
Il tutto condito da un deciso sentore balsamico.
Naso suntuoso. Niente da dire. Non riuscivo a berlo. Aspettavo ogni volta qualcosa di nuovo.
Cedo e finalmente l’assaggio
Esplosione di gusto. Gran corpo. Giustamente tannico. Caldo, avvolgente, rotondo. L’importante grado alcolico si cela dietro la sua grande struttura. Gradevole sapidità.
Davvero un gran bel vino.
Fantastico amarone.
Costo intorno ai 50 euro. Assolutamente ben spesi. Da provare e riprovare.
Accidenti se lo sanno fare il vino!

NN







[1] Cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1)
[2] ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1)