lunedì 29 gennaio 2018

"L'enoturismo" e perplessità..

"L'enoturismo"

La "riforma" portata dalla Legge di Stabilità del 2018, che mi si dice essere stata accolta con gran entusiasmo, al momento mi lascia un po scettico.
In assenza del decreto attuativo, del quale non si è a conoscenza di una data certa per la sua emanazione, si assiste ad un qualcosa di molto aleatorio...
La normativa che introduce il concetto di "enoturismo" è la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018). Parlo appunto di concetto, proprio perché di questo la norma parla. Viene introdotta soltanto una brevissima definizione e un’estensione delle medesime previsioni fiscali dell’agriturismo.
In merito alla sue definizione il comma 502 così dispone:
“502. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”.
Non vengono previsti limiti di natura soggettiva, vengono previste soltanto le attività svolgibili. Gli unici limiti sono la commercializzazione di prodotti aziendali e l’espletamento di tali attività nei luoghi di produzione (vigna e cantina per intendersi).
Si parla di una specificazione e regolamentazione delle attività che erano già previste all'interno della normativa dell’agriturismo.
La Legge della Regione Toscana 23 giugno 2003, n. 30, sull’impronta di quanto già disposto a livello nazionale, prevedeva infatti quanto segue:
Articolo 2, “Definizioni”
“2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.
2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell’ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.
2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis”.
In sostanza già nel disposto dell’art. 2135 prima e della normativa relativa all'agriturismo poi, poteva essere ricondotta l’attività qui definita come “enoturismo”. Con la nuova normativa tuttavia:
a) I prodotti vinicoli, offerti in degustazione e poi venduti, pare debbano essere di esclusiva produzione dell’azienda;
b) Pare sia possibile un integrazione con prodotti alimentari, senza che sia previsto un limite relativo alla produzione degli stessi in ambito aziendale (cotti o non cotti e come la loro preparazione debba avvenire [ad esempio avvalendosi di un cuoco] non è ancora chiaro).
Quindi siamo davanti ad una norma embrionale ed introduttiva, che senza il relativo decreto rimane inapplicabile.
Infatti i seguenti commi della Legge di Stabilità 2018 specificano:
“504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.
505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504”.
Concludendo il legislatore va a regolamentare in modo incompleto, un'attività che, di fatto, gli imprenditori vitivinicoli già svolgevano...

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