Non è solo questione
d’arte
Ho
già avuto l’occasione di parlare di cosa dovrebbe essere, dal punto di vista
estetico un’etichetta.
Tuttavia
l’argomento non si esaurisce con quegli elementi. È necessario infatti far
riferimento a tutto quell’impianto normativo, europeo e nazionale in materia.
Riferimenti normativi in sintesi (i principali):
-
Reg.
UE 1308/2013 OCM Unica.
-
Reg.
CE 607/2009.
-
D.M.
13 agosto 2012.
-
I
singoli disciplinari di produzione.
Farò
qui di seguito una panoramica generale sulla normativa europea in materia. È
poi rimandata ai singoli stati l’applicazione della stessa (in Italia si pensi
alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238).
Innanzitutto, cos’è un’etichetta?
È
quella “carta di identità” del vino
apposta sulla bottiglia, che ci permette di identificare il prodotto a cui
questa si riferisce. Su di una bottiglia questi dati sono portati nella “fronte” della bottiglia o anche sul
retro (la famosa retro-etichetta o contro-etichetta).
In
altre parole: etichettatura è l'insieme dei termini, delle diciture, dei marchi
di fabbrica o di commercio, delle immagini e dei simboli figuranti su qualsiasi
imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano
un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
Quindi
“l’etichetta” ricomprende tutta una
serie di elementi che non si esauriscono a quella che ci troviamo davanti di
primo impatto sugli scaffali di ogni enoteca.
Un’etichetta
riporta:
- Le indicazioni di natura obbligatoria.
- Le indicazioni di natura facoltativa: sia quelle
espressamente indicate, sia quelle c.d. libere ma che devono rispettare i
criteri di veridicità e dimostrabilità.
L’Articolo
119, Reg. UE 1308/2013, rubricato “Indicazioni
obbligatorie” così ci dice:
“1. L'etichettatura e la presentazione dei
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e
16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le
seguenti indicazioni obbligatorie:
a) la designazione della categoria di
prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;
b) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta:
i) l'espressione
"denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica
protetta" e
ii) il nome della
denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
c) il titolo alcolometrico volumico
effettivo;
d) l'indicazione della provenienza;
e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel
caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di
qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o
venditore;
f) l'indicazione dell'importatore nel caso
dei vini importati e
g) nel caso del vino spumante, del vino
spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante
aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il
riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i
vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine
protetta o di un'indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il
riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o
"indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti
casi:
a) se sull'etichetta figura, conformemente
al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione
tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);
b) in circostanze eccezionali e debitamente
giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati
a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti
in materia di etichettatura”.
Questa
norma, al fine di esaurire il quadro completo delle indicazioni obbligatore
deve essere letta congiuntamente all’articolo 118 Reg. UE 1308/2013, il quale
fa riferimento alle disposizioni comunitarie orizzontali comuni a tutti i
prodotti alimentari. Secondo tale disposizione sono obbligatorie anche: partita
o lotto; capacità nominale del recipiente; sostanze allergeniche (nel caso del
vino la famosa solforosa).
Per
quanto concerne invece le indicazioni di natura facoltativa, si fa invece
riferimento all’articolo 120 Reg. UE 1308/2013:
“a) annata
(Articolo 31, c. 12, L. 12 dicembre 2016, n. 238. “12. Per i vini a DO, ad
esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come
millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell’etichetta l’annata
di produzione delle uve”.)
b) il nome di una o più varietà di uve da
vino;
c) per i vini diversi da quelli di cui
all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di
zucchero;
d) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali
conformemente all'articolo 112, lettera b);
e) il simbolo dell'Unione che indica la
denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f) termini che si riferiscono a determinati
metodi di produzione;
g) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità
geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della
denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3,
relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e
b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta:
a) gli Stati membri introducono disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di
certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità
delle informazioni in questione;
b) gli Stati membri, in base a criteri
oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono
stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio,
elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
i) esiste per i consumatori un rischio di
confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino
in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta già esistente;
ii) i controlli sarebbero antieconomici in
quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto
esigua dei vigneti dello Stato membro;
c) le miscele di vini di diversi Stati
membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno
che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la
fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e
controllo”.
Le
indicazioni facoltative devono comunque essere veritiere e dimostrabili e non
idonee a indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto riguarda le
caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare: la natura,
l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine
o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.
Vi
sono poi tutta una serie di elementi specificati all’interno della normativa
italiana (Legge 12 dicembre 2016, n. 238), all’interno del quadro disegnato dal
regolamento europeo. Di questi tratterò in seguito.
NN
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