giovedì 25 gennaio 2018

Non è solo questione d’arte

Non è solo questione d’arte
Ho già avuto l’occasione di parlare di cosa dovrebbe essere, dal punto di vista estetico un’etichetta.
Tuttavia l’argomento non si esaurisce con quegli elementi. È necessario infatti far riferimento a tutto quell’impianto normativo, europeo e nazionale in materia.
Riferimenti normativi in sintesi (i principali):
-          Reg. UE 1308/2013 OCM Unica.
-          Reg. CE 607/2009.
-          D.M. 13 agosto 2012.
-          I singoli disciplinari di produzione.
Farò qui di seguito una panoramica generale sulla normativa europea in materia. È poi rimandata ai singoli stati l’applicazione della stessa (in Italia si pensi alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238).

Innanzitutto, cos’è un’etichetta?
È quella “carta di identità” del vino apposta sulla bottiglia, che ci permette di identificare il prodotto a cui questa si riferisce. Su di una bottiglia questi dati sono portati nella “fronte” della bottiglia o anche sul retro (la famosa retro-etichetta o contro-etichetta).
In altre parole: etichettatura è l'insieme dei termini, delle diciture, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini e dei simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
Quindi “l’etichetta” ricomprende tutta una serie di elementi che non si esauriscono a quella che ci troviamo davanti di primo impatto sugli scaffali di ogni enoteca.
Un’etichetta riporta:
-        Le indicazioni di natura obbligatoria.
-        Le indicazioni di natura facoltativa: sia quelle espressamente indicate, sia quelle c.d. libere ma che devono rispettare i criteri di veridicità e dimostrabilità.
L’Articolo 119, Reg. UE 1308/2013, rubricato “Indicazioni obbligatorie” così ci dice:
1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;
b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
d) l'indicazione della provenienza;
e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);
b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura”.
Questa norma, al fine di esaurire il quadro completo delle indicazioni obbligatore deve essere letta congiuntamente all’articolo 118 Reg. UE 1308/2013, il quale fa riferimento alle disposizioni comunitarie orizzontali comuni a tutti i prodotti alimentari. Secondo tale disposizione sono obbligatorie anche: partita o lotto; capacità nominale del recipiente; sostanze allergeniche (nel caso del vino la famosa solforosa).
Per quanto concerne invece le indicazioni di natura facoltativa, si fa invece riferimento all’articolo 120 Reg. UE 1308/2013:
a)         annata (Articolo 31, c. 12, L. 12 dicembre 2016, n. 238. “12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell’etichetta l’annata di produzione delle uve”.)
b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);
e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo”.
Le indicazioni facoltative devono comunque essere veritiere e dimostrabili e non idonee a indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare: la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.
Vi sono poi tutta una serie di elementi specificati all’interno della normativa italiana (Legge 12 dicembre 2016, n. 238), all’interno del quadro disegnato dal regolamento europeo. Di questi tratterò in seguito.
NN


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