martedì 30 gennaio 2018

"Verso i 60 giorni e oltre!"


Art. 62, Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari".
Questo articolo, spesso oggetti di violazione, ha un'importanza fondamentale all'interno del comparto vinicolo.
La norma infatti dispone, che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. Il vino rientra, per esclusione dall'analisi del comma 4 dell'art. 62, tra le "altre merci". 
Come mai questo termine è importante?
Al di là della tempistica in se stessa, la previsione di un termine obbligatorio è essenziale, soprattutto in termini di concorrenza. 
Che significa? Forse un esempio può essere d'aiuto.
Il quadro generale.
I produttori di vino intrattengono i loro rapporti commerciali interfacciandosi con molte enoteche, bar e ristoranti. Si sa queste attività hanno momenti di alti e bassi altalenanti, tanto da non poter spesso adempiere in modo puntuale alle proprie obbligazioni. Questa è la normalità.
Poniamo di essere il proprietario della Asdrubale Wine, notissima azienda vinicola dal fatturato stellare. Per me, Presidentissimo della Asdrubale Wine, non è un problema aspettare anche qualche mese in più un pagamento di un cliente. Le mie finanze mi permettono di attendere con gran tranquillità.
Se invece fossi il proprietario dell'Antani Wine? Una giovane imprese che si è affacciata da poco nel mondo del vino, oppure un piccola azienda dal buon fatturato ma non certo stellare? Sarebbe la stessa cosa aspettare un pagamento? Potrei farlo a cuor leggero come il Presidentissimo dell'Asdrubale? Forse no...
Inseriamo un altro elemento. 
Sono il proprietario di un Ristorantone stellaterrimo, vendo grandi vini, magari anche nuove etichette che reputo valide, facendo del vino un elemento fondamentale della mia attività. Tutti i miei avventori me li chiedono e io vendo vino a ettolitri. Un ottimo cliente sia per l'Asdrubale che per l'Antani. 
Sono però un cattivissimo pagatore. 
L'Asdrubale ha molte possibilità di scelta, o aspetta senza problemi, o forte della sua posizione di mercato aziona tutte le sue procedure di recupero credito e poi mi manda a quel paese.
E l'Antani? Beh l'Antani ha bisogno di me, sono il suo miglior cliente, magari uno dei pochi che gli fa ordini in modo continuativo. L'Antani sarà così aggressiva? O aspetterà quando mi decido io, Super Chef stellato, a pagare?

Una breve storia tragicomica di una problematica sempre attuale. Infatti le imprese chiudono e falliscono, gli Antani hanno un nome ed un volto.
E' in questo quadro che si inserisce un termine unico, TEORICAMENTE inderogabile, al fine di mantenere un sistema di concorrenza leale.

Riflettete.

NN



Art. 62, Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, commi 3 e 7.
Termine;
"3. Per i contratti di cui al comma 1 (1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile".
Sanzioni:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi".

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